Sez. L, Sentenza n. 337 del 13/01/1995 (Rv. 489661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Operai agricoli - Pensione di anzianità - Diritto - Requisiti ex art. 7 D.L. n. 463 del 1983 - Accredito giornate di contribuzione e di contributi giornalieri - Calcolo rispettivo - Meccanismo di rivalutazione dei contributi concernenti i periodi precedenti il 10 gennaio 1984 ex commi 12 e 12 bis della citata norma - Riferimento al compito del secondo di detti requisiti - Carattere esclusivo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
A norma dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, sussiste, per gli operai agricoli, una duplice possibilità di acquisizione del diritto alla pensione di anzianità: da un lato, l'accredito complessivo, nel corso di almeno 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi, di 5460 giornate di contribuzione, con esclusione di quella figurativa per malattia ed indennità ordinaria di disoccupazione; dall'altro, l'accredito di 270 contributi giornalieri comprensivi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa per trentacinque anni (e quindi, in totale, 9450 contributi giornalieri); il meccanismo di rivalutazione dei contributi concernenti i periodi precedenti il 1.ò gennaio 1984, previsto dai commi 12 e 12 bis della citata norma, esplicitamente collegato ai 270 contributi giornalieri annui, opera solo per il computo di quest'ultimo requisito, e non già per quello delle 5460 giornate complessive.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)