Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987 (Rv. 453656 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO ANNUO COMPLESSIVO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI UNA SOCIETÀ - RILEVANZA - RELAZIONE DI MERA PROBABILITÀ TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO ANNUO COMPLESSIVO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI UNA SOCIETÀ - RILEVANZA - RELAZIONE DI MERA PROBABILITÀ TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA.*
In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della Determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione da parte del contribuente dell'aumento di capitale di una società, con il conseguente Onere di versamento, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito complessivo netto in quanto in tema di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, la relazione fra fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, ma di mera probabilità. In tale caso, ne consegue che è a carico del contribuente la prova contraria che la disponibilità patrimoniale non dipende da redditi prodotti nell'anno o dipende da redditi esenti fa imposte o in ordine ai quali sia già stata effettuata la ritenuta alla fonte. (V 497/86, mass n 444092; (contra 6615/81, mass n 417470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)