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Sez. 1, Sentenza n. 6615 del 15/12/1981 (Rv. 417470 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - REDDITO ANNUO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ISOLATO ACQUISTO DI BENI A TITOLO ONEROSO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417470-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - REDDITO ANNUO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ISOLATO ACQUISTO DI BENI A TITOLO ONEROSO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*

In tema d'imposta complementare, ed al fine della Determinazione sintetica del reddito annuale complessivo secondo la previsione dell'art. 137 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'isolato acquisto da parte del contribuente di determinati beni a titolo oneroso (nella specie, azioni di società) può spiegare Rilevanza, come elemento evidenziatore di una maggiore capacità contributiva, in relazione al possesso della somma impiegata, solo ove l'amministrazione ne dimostri la connessione e dipendenza da redditi prodottisi nel medesimo anno.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)