Sez. 5, Sentenza n. 4339 del 10/02/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164131 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ATTI PUBBLICI DERIVATIVI - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ATTI PUBBLICI DERIVATIVI - NOZIONE.*
Ai fini delle norme sul falso documentale si distinguono gli Atti pubblici originali dagli Atti pubblici derivativi i quali, a differenza dei primi, riproducono in modo completo e fedele (copie) oppure in sintesi (certificati e attestati) il contenuto di altri documenti e riguardano, perciò, fatti che, pur se noti al pubblico ufficiale per conoscenza diretta (come nel caso degli attestati), nondimeno ricollegano la loro forza probante al contenuto di Atti preesistenti. (Conf mass n 155035).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)