Sez. 5, Sentenza n. 7897 del 01/04/1982 Ud. (dep. 09/09/1982) Rv. 155035 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTI PUBBLICI ORIGINALI E DERIVATIVI - NOZIONE - STAMPIGLIATURA DI REVISIONE APPOSTA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - È ATTO PUBBLICO ORIGINALE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTI PUBBLICI ORIGINALI E DERIVATIVI - NOZIONE - STAMPIGLIATURA DI REVISIONE APPOSTA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - È ATTO PUBBLICO ORIGINALE.*
In tema di falso documentale bisogna distinguere gli Atti pubblici originali, che costituiscono Atti pubblici ai sensi e agli effetti di cui all'art. 476 cod. pen., da quelli derivativi i primi concernono l'attestazione di fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, con conseguente funzione probatoria autonoma. I secondi, che rientrano nella tutela di cui agli artt. 477 e 480 cod. pen., riproducono in modo completo e fedele (copie) oppure in sintesi (certificati e attestati) il contenuto di altri documenti e riguardano perciò fatti che, pur se noti al pubblico ufficiale per conoscenza diretta (come nel caso degli attestati), tuttavia ricollegano la loro forza probatoria al contenuto di altri Atti preesistenti. Costituisce pertanto atto pubblico originale e non derivativo la stampigliatura di revisione apposta sulla carta di circolazione, trattandosi di atto che non è dichiarativo o di scienza, ma che attesta autonomamente un fatto compiuto dallo stesso revisore o avvenuto in sua presenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Cod. Strada art. 55, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)