Sez. L, Sentenza n. 3102 del 19/05/1984 (Rv. 435141 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RISERVA DI PROVVEDERE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA IN CORSO DI CAUSA - NULLITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - MANCATA INDICAZIONE NEL RICORSO DEI MEZZI DI PROVA DA ASSUMERE PER PERVENIRE A TALE QUANTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RISERVA DI PROVVEDERE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA IN CORSO DI CAUSA - NULLITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - MANCATA INDICAZIONE NEL RICORSO DEI MEZZI DI PROVA DA ASSUMERE PER PERVENIRE A TALE QUANTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Non ricorre la nullità di cui all'art. 164 cod. proc. civ., per carenza nel ricorso introduttivo di controversia di lavoro del requisito di cui al n. 3 dell'art. 414 stesso codice, qualora l'attore non abbia quantificato l'ammontare delle proprie pretese, riservandosi di provvedervi in corso di causa e ciò anche nel caso in cui detta riserva non si accompagni all'indicazione, nel ricorso, dei mezzi di prova da far assumere per pervenire alla Determinazione del quantum, posto che l'omissione di tale indicazione può configurarsi soltanto come motivo di rigetto della domanda per carenza di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)