Sez. L, Sentenza n. 4877 del 29/07/1986 (Rv. 447574 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORME E CONTENUTO - NULLITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OMESSA QUANTIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE PRETESE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORME E CONTENUTO - NULLITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OMESSA QUANTIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE PRETESE - ESCLUSIONE.*
Per aversi nullità del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 156 dello stesso codice, occorre che il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziario) nonché le ragioni della domanda siano del tutto omessi o assolutamente incerti al punto che non sia possibile rilevarli attraverso l'esame complessivo dell'atto, devoluto al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. Non incorre pertanto in nullità l'attore che non abbia quantificato l'ammontare delle proprie pretese, anche nel caso in cui sia stata omessa nel ricorso l'indicazione dei mezzi di prova da far assumere per la Determinazione del quantum, atteso che l'omissione di tale indicazione può configurarsi soltanto come motivo di rigetto della domanda per Mancanza di prova. (Conf 3433/84, mass n 435446, nella prima parte; (Conf 3102/84, mass n 435141, nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)