Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 17/05/1971 (Rv. 351735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MERO MUTAMENTO DI MANSIONI E DI RETRIBUZIONE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PATTUIZIONE DI UNA ANZIANITA DECORRENTE DALLA DATA DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MERO MUTAMENTO DI MANSIONI E DI RETRIBUZIONE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PATTUIZIONE DI UNA ANZIANITA DECORRENTE DALLA DATA DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI - ILLEGITTIMITA.*
Pur essendo la prestazione lavorativa e la retribuzione elementi essenziali del rapporto di lavoro, non puo sostenersi che qualsiasi modifica intervenuta in detti elementi produca la novazione del rapporto di lavoro, in quanto cio puo avvenire non soltanto in seguito ad un mutamento di tali elementi nella loro essenza, ma anche in seguito a mere vicende interne relative a variazioni di mansioni o di qualifiche oppure della misura della retribuzione. Esclusa la sussistenza di una novazione nel rapporto di lavoro, la eventuale pattuizione relativa ad una anzianita decorrente, agli effetti della liquidazione delle indennita di fine rapporto, soltanto dalla data del mutamento delle mansioni, pone in essere un frazionamento nei periodi relativi alle prestazioni lavorative con diverse qualifiche, con la conseguenza che la pattuizione stessa si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art 2120 cod civ. una tale pattuizione deve, quindi, considerarsi come non apposta e va sostituita di diritto dalla predetta disposizione a norma dell'art 1419, comma secondo, cod civ. (V 2251'69, mass n 341618).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)