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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 23/06/1969 (Rv. 341618 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI O DI CATEGORIA - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI NOVARE IL RAPPORTO - NECESSITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONI CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341618-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI O DI CATEGORIA - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI NOVARE IL RAPPORTO - NECESSITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONI CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA.*

Il semplice passaggio del lavoratore dalla categoria degli operai a quella degli 'intermedì e, successivamente, all'altra degli impiegati non implica, di per se solo, il frazionamento del rapporto di lavoro e conseguentemente, non giustifica la deroga del principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, in quanto il contenuto della prestazione lavorativa consiste non gia nello svolgimento di una determinata mansione, ma in una generica prestazione di lavoro, manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore mentre il mutamento delle mansioni affidate al lavoratore costituisce un naturale fenomeno evolutivo della prestazione lavorativa nell'ambito interno dello stesso rapporto di lavoro. Cio, tuttavia, non esclude l'eventualita che, in concomitanza di particolari elementi di fatto, obiettivamente valutabili per se stessi od anche inerenti a quel mutamento di mansioni o di categorie lavorative, si possano, in qualche fattispecie concreta, accertare distinti oggetti dell'obbligazione ed una reale volonta novativa del rapporto di lavoro, i quali, peraltro, non possono ravvisarsi nel solo fatto che il lavoratore abbia riscosso, senza alcuna obiezione, l'indennita di anzianita liquidatagli in occasione di quel passaggio e sia pure in applicazione di specifiche Disposizioni di contratti collettivi, manifestamente contrarie alla norma imperativa dell'art. 2120 cod.civ. alla quale e soggetta anche l'autonomia negoziale collettiva e, pertanto, nulle. (V. 227-69, massime nn. 338180 e 338182 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)