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Sez. L, Sentenza n. 4662 del 09/07/1983 (Rv. 429552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE - TESTO DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO FONTE DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE - TESTO DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO FONTE DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Nessuna delle Disposizioni delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 o di altra legge impone al datore di lavoro di riportare nella comunicazione del licenziamento il testo della clausola del contratto collettivo in relazione alla quale il licenziamento è stato intimato. (Conf 5055/81, mass n 415848; (Conf 4378/81, mass n 415075).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)