diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5055 del 07/09/1981 (Rv. 415848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE - TESTO DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO FONTE DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE - TESTO DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO FONTE DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Nessuna disposizione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 o di altra legge impone al datore di lavoro di riportare nella comunicazione del licenziamento il testo della clausola del contratto collettivo sulla base della quale il licenziamento stesso รจ intimato. Al contrario, l'art. 2 della stessa legge n. 604 del 1966 - prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro otto giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, chiedere al datore di lavoro di rendere noti i motivi che hanno determinato il suo recesso, collegando al mancato adempimento di tale Obbligo entro cinque giorni dalla richiesta la previsione dell'inefficacia del licenziamento - implicitamente ammette che quest'ultimo, ove manchi l'indicata iniziativa del lavoratore, possa essere efficace pur se totalmente immotivato.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)