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Sez. L, Sentenza n. 9563 del 13/09/1991 (Rv. 473830 - 01)

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica | Operai assunti per la manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e per la somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - Lavoratori agricoli dipendenti - Configurabilità ex art. 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 - Carattere innovativo ed eccezionale di quest'ultima - Conseguenze - Applicabilità ai dipendenti di ruolo degli stessi consorzi - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473830-01

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica

La norma dell'art. 6, lett. b), della legge 31 marzo 1979 n. 92 - secondo cui, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, dai consorzi di bonifica (oltre che dai consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, di sistemazione montana e rimboschimento) per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - ha carattere innovativo ed eccezionale, disponendo, ai fini contributivi, l'inquadrabilità nel settore agricolo di lavoratori altrimenti inquadrabili nel settore industriale in ragione della natura industriale dei consorzi di bonifica aventi per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati; essa, pertanto, non è applicabile - senza che ciò la renda sospettabile di contrarietà all'art. 3 Cost. - alla categoria dei dipendenti di ruolo degli stessi consorzi di bonifica, che costituisce un "tertium genus" non compreso nella previsione normativa e, rispetto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato (anche nel campo dei rapporti di lavoro privato alle dipendenze di soggetti diversi dagli enti pubblici economici) dalla garanzia della stabilità dell'impiego.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)