Sez. L, Sentenza n. 14232 del 27/10/2000 (Rv. 541280 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Qualificabilità come imprese agricole - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Lavoratori dipendenti - Contratto di lavoro a termine - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Prescrizione dell'atto scritto - Applicabilità.
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA
Al rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi di bonifica è applicabile la disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n. 230 del 1962, e in particolare la prescrizione dell'atto scritto a norma dell'art. 1, poiché la disposizione dell'art. 6, che esclude dalla disciplina della stessa legge i rapporti tra "datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati" (e - in base ad una necessaria interpretazione estensiva - tutti i lavoratori agricoli), è applicabile ai lavoratori alle dipendenze di imprese definibili come agricole a norma dell'art. 2135 cod. civ. (lavoratori per i quali, peraltro, operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli dalla legge n. 83 del 1970), mentre gli enti di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, perseguendo fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/02/1962 num. 230 art. 6, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)