Sez. 2, Sentenza n. 4797 del 30/07/1988 (Rv. 459618 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APPOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE - OPERATIVITÀ DELLA DISTANZA ANCHE IN SENSO VERTICALE IN RELAZIONE A FINESTRE ED A BALCONI - COSTRUZIONE EX ART. 907, TERZO COMMA, COD. CIV. - NOZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APPOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE - OPERATIVITÀ DELLA DISTANZA ANCHE IN SENSO VERTICALE IN RELAZIONE A FINESTRE ED A BALCONI - COSTRUZIONE EX ART. 907, TERZO COMMA, COD. CIV. - NOZIONE.*
La disposizione dell'art. 907 terzo comma cod. civ., secondo cui le nuove costruzioni in appoggio al muro devono rispettare la distanza di tre metri dalla soglia delle vedute preesistenti, deve essere intesa nel senso che tale distanza opera, anche in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti non solo le finestre ma anche i balconi con riguardo al loro piano di calpestio. Ai fini della disposizione anzidetta il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la Forma e destinazione, ostacoli, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'Esercizio di una veduta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)