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Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 06/10/1975 Ud. (dep. 18/05/1976) Rv. 133581 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA - REATI PUNITI CON PENE OMOGENEE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133581-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA - REATI PUNITI CON PENE OMOGENEE - NECESSITA.*

La nuova disciplina dell'istituto della continuazione, introdotta con l'art 8 DL 11 aprile 1974, n 99 convertito in legge 7 giugno 1974, n 220, ha eliminato la condizione che la serie dei reati debba concernere violazioni di una medesima disposizione di legge, e pertanto, anche le infrazioni che violano diverse Disposizioni di legge possono essere Unite dal vincolo della continuazione qualora sussista l'identita del disegno criminoso che le unisca sotto il profilo soggettivo. Resta fermo pero il principio che il responsabile del reato continuato e punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu grave aumentata sino al triplo, con la sola innovazione che la pena non puo essere superiore a quella che sarebbe applicabile nel caso di concorso di reati. Conseguentemente, dovendosi apportare l'aumento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu grave, e assolutamente necessario che i reati che debbono essere unificati dal vincolo della continuazione siano puniti con pene omogenee perche in caso contrario se il reato piu grave e punito con la pena della reclusione e gli altri reati sono puniti con pena pecuniaria o con l'arresto, si irrogherebbe una pena piu grave di quella che sarebbe inflitta, nel caso che non venisse applicata la continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)