Sez. L, Sentenza n. 3721 del 11/08/1977 (Rv. 387379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO DI RECESSO DAL RAPPORTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO DI RECESSO DAL RAPPORTO - PERSISTENZA.*
La disciplina dei licenziamenti individuali, introdotta dalle leggi 15 luglio n 604 e 20 maggio 1970 n 300, non ha apportato innovazioni o modifiche al diritto di recesso del datore di lavoro, ai sensi dell'art 2110 secondo comma cod civ, per il caso del protrarsi dello stato di malattia del dipendente, oltre il periodo massimo fissato dai contratti collettivi (cosiddetto comporto). (V 869/77, mass n 384480; (V 1233/76, mass n 379929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)