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Sez. L, Sentenza n. 1233 del 08/04/1976 (Rv. 379929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PROTRAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE UN DETERMINATO PERIODO - CAUSA DI LICENZIAMENTO PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRASTO CON LE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PROTRAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE UN DETERMINATO PERIODO - CAUSA DI LICENZIAMENTO PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRASTO CON LE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*

La norma del contratto collettivo che consenta il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi dello stato di malattia oltre un determinato periodo (cosiddetto comporto), a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art 2110 cod civ, anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300; tali leggi, infatti, introducendo una nuova disciplina in relazione al licenziamento prima regolato dagli artt 2118 e 2119 cod civ, non hanno apportato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previste dal citato art 2110 cod civ. (V 2206/74, mass n 370579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)