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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Richiesta di protezione internazionale - Dichiarazione di omosessualità - Valutazione sulla credibilità del racconto - Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei fatti narrati - Necessità.
Stato
decisa il 2021-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662150-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)