Sez. L, Sentenza n. 2422 del 14/04/1980 (Rv. 406135 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium vi e perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e percio, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per un nuovo esame della causa, non puo ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali e stata pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, in quanto la citazione in riassunzione in Sede di rinvio non integra un atto di impugnazione, bensi un atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, da luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di Cassazione. (Conf 742/71, mass n 350552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)