diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 742 del 17/03/1971 (Rv. 350552 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO - NECESSITA - OMESSA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNA DELLE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NUOVO GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1971-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350552-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO - NECESSITA - OMESSA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNA DELLE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NUOVO GIUDIZIO DI RINVIO.*

Tra 'iudicium rescindens' e 'iudicium rescissorium' vi e perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e percio, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non puo ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. Dalla mancata riassunzione nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l'Estinzione del processo, o la necessita della Cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ma la sola necessita della integrazione del contraddittorio, da disporsi da altro giudice di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)