Sez. 4, Sentenza n. 2284 del 03/02/1989 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180493 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - SUPPOSIZIONI DEL GIUDICE - MANCANZA DI RISCONTRO PROCESSUALE - ILLEGITTIMITÀ DEL DUBBIO - FATTISPECIE DI FURTO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - SUPPOSIZIONI DEL GIUDICE - MANCANZA DI RISCONTRO PROCESSUALE - ILLEGITTIMITÀ DEL DUBBIO - FATTISPECIE DI FURTO.*
Non è consentita l'adozione della formula assolutoria per insufficienza di prova, quando la perplessità del giudice non sia dovuta all'incerto esito delle indagini, per contrasto tra elementi obiettivi offerti dagli Atti processuali (sia a favore che contro l'imputato), ma sia determinata unicamente dalla formulazione, da parte del giudice medesimo, di ipotesi astrattamente possibili, ma prive di riscontro negli Atti processuali. Ne consegue che il giudice non può adottare la predetta formula nei riguardi di colui le cui impronte digitali siano state rilevate sui mobili della stanza da letto di un cittadino, subito dopo la commissione di furto, sulla presupposizione che l'imputato avrebbe potuto, per altre e lecite ragioni, avere accesso a quella camera; rifiutando, inoltre, di completare le indagini con l'esame della parte lesa (nella contumacia dell'imputato), al fine di accertare eventuali rapporti di conoscenza e frequenza tra le parti, tali da dar corpo alla supposizione. (Conf mass n 163597, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)