Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 14/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163597 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO FRA SEMPLICI APPREZZAMENTI O SUPPOSIZIONI ED ELEMENTI DI PROVA DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO FRA SEMPLICI APPREZZAMENTI O SUPPOSIZIONI ED ELEMENTI DI PROVA DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
L'assoluzione con formula dubitativa presuppone pur sempre l'esistenza di una serie incompleta di elementi di prova a carico dell'imputato o una situazione di contrasto tra elementi a carico ed elementi contrari, idonei, se non a svalutare i primi, a legittimare il dubbio, e non può, quindi basarsi su semplici sospetti o mere congetture. Pertanto, incorre in violazione di legge, che si risolve in un vizio di motivazione, il giudice di merito che pone a fondamento dell'assoluzione con formula dubitativa il contrasto esistente fra semplici apprezzamenti o supposizioni e le chiare risultanze processuali relative alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. (V mass n 159531; (V mass n 157828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)