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Sez. 2, Sentenza n. 8092 del 08/04/2011 (Rv. 617477 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Pluralità di domande proposte nello stesso giudizio e non dipendenti fra loro - Ordine di integrazione del contraddittorio imposto in relazione ad una di esse - Mancata ottemperanza - Inammissibilità dell'impugnazione - Limitazione alla sola domanda per la quale sia stato impartito l'ordine di integrazione.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617477-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

In caso di pluralità di domande proposte nello stesso giudizio e non legate fra loro da vincolo di dipendenza, ciascuna di esse rimane distinta dalle altre e può avere vita autonoma; pertanto, ove il giudice di appello abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., soltanto in riferimento ad una delle domande proposte, e la parte non abbia ottemperato a tale ordine, la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione non può estendersi anche alla domanda per la quale l'ordine di integrazione non sia stato impartito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)