Sez. 3, Sentenza n. 11455 del 23/07/2003 (Rv. 565377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Cause scindibili - Mancata esecuzione nei termini dell'ordine di integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI
In un giudizio avente ad oggetto una pluralità di cause scindibili, in cui non sussiste alcun litisconsorzio sostanziale o processuale tra le parti delle varie cause, la mancata esecuzione nei termini di un ordine di integrazione del contraddittorio - per la cui tempestiva esecuzione è necessario che avvenga nei termini la notifica dell'atto di integrazione, rimanendo il successivo deposito in cancelleria di esso al di fuori del termine perentorio - non produce l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti alle quali esso non è rivolto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)