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Sez. 3, Sentenza n. 11455 del 23/07/2003 (Rv. 565377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Cause scindibili - Mancata esecuzione nei termini dell'ordine di integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

In un giudizio avente ad oggetto una pluralità di cause scindibili, in cui non sussiste alcun litisconsorzio sostanziale o processuale tra le parti delle varie cause, la mancata esecuzione nei termini di un ordine di integrazione del contraddittorio - per la cui tempestiva esecuzione è necessario che avvenga nei termini la notifica dell'atto di integrazione, rimanendo il successivo deposito in cancelleria di esso al di fuori del termine perentorio - non produce l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti alle quali esso non è rivolto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)