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Sez. L, Sentenza n. 17158 del 13/11/2003 (Rv. 568150 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mancanza di un determinato titolo di studio - Irrilevanza - Esercizio delle relative mansioni in mancanza del titolo o abilitazione richiesta da norme inderogabili per l'esercizio di una determinata attività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568150-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, cod. civ., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività. (Nella specie la Suprema Corte, nel confermare la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di una infermiera dipendente di una clinica privata ad essere inquadrata nel profilo di capo sala, ha precisato che la normativa vigente non prevede, quanto ai titoli professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni di capo sala, l'equiparazione tra gli ospedali pubblici - nei quali è necessario il diploma di abilitazione a mansioni direttive - e le case di cura private, nelle quali è sufficiente il diploma per l'esercizio della professione di infermiera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 135, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 137, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)