Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 19757 del 14/09/2009 (Rv. 609538 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Legale rappresentante e direttori di struttura sanitaria privata che intrattengono rapporti contrattuali con la Usl - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, ai sensi della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2007 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r), della legge reg. Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, nella parte in cui commina l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, anziché stabilire una causa di incompatibilità sanabile con l'opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida dell'elezione, a norma dell'art. 8, comma quarto, della medesima legge regionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Valle d'Aosta 07/08/2007 num. 20 art. 8 com. 4, Legge Reg. Valle d'Aosta 07/08/2007 num. 20 art. 20 com. 1 lett. R, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)