Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 18/03/2010 (Rv. 612266 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Legge prov. Trento n. 2 del 2003 - Presidente di un consorzio esercente attività di produzione di energia elettrica in concessione rilasciata dalla Provincia - Ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Costituisce causa di ineleggibilità, e non di incompatibilità, alla carica di consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, lo svolgimento delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di un consorzio esercente attività di produzione e distribuzione di energia elettrica in regime di concessione, rilasciata dalla Provincia, di derivazione di acque pubbliche. Ed infatti l'art. 16, comma 1, lett. a) della citata legge riserva l' ineleggibilità ai rappresentanti ed agli amministratori di imprese, consorzi o società legati da un rapporto di concessione con la Provincia, o che comunque erogano un servizio pubblico - atteso che l'amministratore o il rappresentante di una società concessionaria di un servizio pubblico può agevolmente captare la benevolenza degli elettori, alterando a proprio vantaggio l'esito elettorale - mentre l'art. 17, comma 4, prevede l'incompatibilità, meno grave e sanabile con l'abbandono del "munus" concorrente nel termine di legge, nei confronti dei rappresentanti e amministratori di società che, al di fuori di rapporti di concessione o di prestazione di pubblici servizi, hanno semplici rapporti contrattuali di opera o somministrazione ovvero di gestione di servizi con l'ente locale.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 05/03/2003 num. 2 art. 16 com. 1 lett. A), Legge Prov. Trento 05/03/2003 num. 2 art. 17 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)