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Sez. 6, Sentenza n. 32627 del 23/06/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 235639 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato - Misure cautelari - Misure cautelari - Applicazione - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235639-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, in considerazione della peculiarità del giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari interdittive, fondato su presupposti e requisiti del tutto diversi da quelli per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di persone fisiche, non è consentito il ricorso alla tecnica di motivazione del provvedimento "per relationem" con rinvio all'ordinanza cautelare personale, se non per assolvere l'onere della motivazione con riferimento al solo presupposto comune della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)