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Sez. 6, Sentenza n. 10904 del 05/03/2013 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254642 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Procedimento di applicazione delle misure interdittive - Ordinanza di riesame - Motivazione - Sussistenza dei gravi indizi del reato presupposto - Rinvio "per relationem" al provvedimento applicativo delle misure cautelari personali - Difetto di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254642-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che, nel disporre nei confronti della persona giuridica una misura interdittiva, in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato presupposto si limiti a rinviare "per relationem" alla motivazione del provvedimento applicativo delle misure cautelari personali agli autori del medesimo, senza dare conto delle ragioni per cui abbia disatteso le contestazioni sollevate in proposito dalla difesa nel corso dell'udienza prevista dall'art. 47 D.Lgs. n. 231 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)