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Sez. 3, Sentenza n. 3807 del 22/11/1968 (Rv. 337233 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN IN GENERE - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE E SUL MERITO - COMPENETRAZIONE - PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI DI PROVA NEI CONFRONTI DELL'INTERVENTORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337233-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN IN GENERE - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE E SUL MERITO - COMPENETRAZIONE - PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI DI PROVA NEI CONFRONTI DELL'INTERVENTORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nei casi di intervento in appello - a norma dell'art.344 cod.proc. civ., da parte di chi prospetti la pregiudicabilita di un proprio autonomo diritto, incompatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado - legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dalla effettiva titolarita del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio la incompatibilita tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita. La posizione di contrasto tra l'interveniente in appello e le parti originarie influenza, altresi, il regime probatorio ed esclude che dalla prova raccolta in primo grado possa derivare preclusione per l'interveniente di provare, nei modi di legge, la titolarita, autonomia ed incompatibilita del proprio diritto. (nella specie- in primo grado al convenuto-conduttore non era riuscita, nei confronti del successore a titolo particolare del proprietario-locatore, la prova di aver usucapito il diritto di proprieta dell'immobile, cumulati al suo i possessi dell'avo e del padre quest'ultimo, intervenuto in appello, aveva chiesto di provare di aver gia egli autonomamente usucapito detta proprieta, in base al cumulo dei possessi proprio e del genitore. La suprema Corte, cassando la contraria pronuncia di appello, ha affermato la piena autonomia dei rispettivi mezzi di prova e la conseguente ammissibilita di quella chiesta dall'interveniente in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)