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Sez. 2, Sentenza n. 10590 del 25/06/2012 (Rv. 622986 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Intervento in appello - Ammissibilità - Condizioni - Pregiudizio di un proprio diritto - Unitarietà delle questioni su legittimazione e merito - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622986-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

Nei casi di intervento in appello, a norma dell'art. 344 cod. proc. civ., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall'effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l'incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata su domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva escluso la legittimazione ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un precedente preliminare di vendita in capo al promittente compratore, in conseguenza dell'esercizio della facoltà di nomina riconosciuta a quest'ultimo, sul presupposto della non perfetta identità dell'immobile oggetto dei due contratti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)