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Sez. U, Sentenza n. 11719 del 26/11/1993 (Rv. 484508 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Criteri regolatori della giurisdizione, fissati nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con legge n. 804 del 1971 - Applicabilità ai rapporti controversi fra soggetti domiciliati nei territori degli Stati aderenti - Rapporti controversi concernenti il cittadino italiano - Principio dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione nazionale - Invocabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484508-01

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere

I criteri regolatori della giurisdizione fissati dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804 - trovano applicazione nei rapporti controversi fra soggetti domiciliati nei territori degli stati aderenti ed ove concernono il cittadino italiano comportano che questi non possa invocare il principio dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione nazionale e l'operatività di questa nei confronti dello straniero in presenza dei criteri di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ., qualora, ai sensi dell'art. 17 della detta convenzione, abbia con quest'ultimo pattuito il ricorso alla giurisdizione di altro stato aderente alla convenzione medesima e la relativa clausola, oltre al requisito della concorde approvazione di ambo le parti, presenti quello della forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)