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Sez. 3, Sentenza n. 1216 del 20/02/1984 (Rv. 433361 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - FACOLTÀ ATTRIBUITE DAL CONDUTTORE DALL'ART. 2 SEXIES DELLA LEGGE N. 351 DEL 1974 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE FINO ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO VERSATO OLTRE IL DOVUTO - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433361-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - FACOLTÀ ATTRIBUITE DAL CONDUTTORE DALL'ART. 2 SEXIES DELLA LEGGE N. 351 DEL 1974 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE FINO ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO VERSATO OLTRE IL DOVUTO - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art. 2 sexies della legge 12 agosto 1974 n. 351 (come già l'art. 8 della legge 26 novembre 1969 n. 833) ha attribuito al conduttore che abbia versato canoni eccedenti la misura legale le facoltà alternative di esperire l'Azione di ripetizione d'indebito, ovvero di computare in conto pigioni le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti legali, prevedendo con ciò, una Forma eccezionale di autotutela a favore del conduttore, sul quale, peraltro rimane interamente accollato il rischio dell'eventuale successivo accertamento giudiziale, giacché, se convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto, incombe a lui, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ., di fornire gli elementi probatori idonei ad escludere il suo inadempimento, dimostrando che il conto di dare ed avere relativo al rapporto locatizio non presenta un saldo passivo nei suoi confronti. (Conf 6216/81, mass n 416996).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)