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Sez. 3, Sentenza n. 6216 del 21/11/1981 (Rv. 416996 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - FACOLTÀ ATTRIBUITE AL CONDUTTORE DALL'ART. 2 SEXIES DELLA LEGGE N. 351 DEL 1974 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE FINO ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO VERSATO OLTRE IL DOVUTO - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416996-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - FACOLTÀ ATTRIBUITE AL CONDUTTORE DALL'ART. 2 SEXIES DELLA LEGGE N. 351 DEL 1974 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE FINO ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO VERSATO OLTRE IL DOVUTO - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 2 sexies della legge 12 agosto 1974 n. 351, a differenza della normativa di cui agli artt.15 e 16 della legge 23 maggio 1950 n. 253, attribuendo al conduttore che abbia versato canoni eccedenti la misura legale le facoltà, in alternativa, di esperire l'Azione di ripetizione d'indebito ovvero di computare in conto pigioni le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti legali, prevede una Forma eccezionale di autotutela in favore del conduttore stesso, allo scopo di impedire al locatore di continuare ad eludere il divieto di aumenti superiori ai limiti autoritativamente prefissati. Di conseguenza, qualora il conduttore, reputando di aver versato alla controparte, a seguito di illegittimo aumento del canone, somme non dovute ed allo scopo di recuperare l'assunto suo credito, sospenda - senza assumere alcuna iniziativa giudiziale diretta all'accertamento della misura del canone "legale" - il pagamento del corrispettivo fino allo scomputo dell'importo di cui si afferma creditore, non sussiste morosità idonea a giustificare la risoluzione contrattuale per inadempimento se - a seguito dello accertamento incidenter tantum compiuto dal giudice nel corso del giudizio promosso dal locatore - il conduttore stesso, sul quale grava il relativo Onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. e che si accolla interamente il rischio connesso a tale accertamento giudiziale, offra la prova di essere effettivamente creditore delle somme che si era trattenute in conto pigioni. (V 891/67, mass n 327080; (V 3890/68, mass n 337376; (V 760/72, mass n 356912; (V 2931/75, mass n 376996).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 16, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)