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Sez. 1, Sentenza n. 556 del 12/02/1975 (Rv. 373859 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTUALE PROPRIETA DEL BENE - JUS DETINENDI - NECESSITA - LEGITTIMA DETENZIONE DEL CONVENUTO - COMODATO, PEGNO E LOCAZIONE - ESPERIBILITA DELLA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373859-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTUALE PROPRIETA DEL BENE - JUS DETINENDI - NECESSITA - LEGITTIMA DETENZIONE DEL CONVENUTO - COMODATO, PEGNO E LOCAZIONE - ESPERIBILITA DELLA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Azione di rivendicazione mira, per sua stessa natura, a far recuperare all'attore la materiale disponibilita della cosa e presuppone, quindi, nell'attore l'attualita, oltre che del diritto di proprieta, anche dello jus possidendi e detinendi. La suddetta Azione non puo, pertanto, essere esercitata quando sussiste un titolo, opponibile all'attore, idoneo ad attribuire al convenuto la qualita di legittimo detentore della cosa, come nell'ipotesi in cui la cosa sia stata consegnata al convenuto in forza di un contratto di comodato, di locazione, di pegno. (V 534/72, mass n 356541; 2713/71, mass n 353880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)