Sez. 2, Sentenza n. 2713 del 04/10/1971 (Rv. 353880 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONSEGNA DELLA COSA AL TERZO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - TITOLO CONTRATTUALE ALLA RICONSEGNA - SUSSISTENZA - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA PERSONALE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONSEGNA DELLA COSA AL TERZO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - TITOLO CONTRATTUALE ALLA RICONSEGNA - SUSSISTENZA - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA PERSONALE.*
Presupposto dell'Azione di rivendicazione, di natura reale, e lo spossessamento del proprietario contro la sua volonta. Quando invece l'attore adduca che la detenzione dell'immobile, da parte del convenuto, sia dipesa dalla volonta stessa di esso attore, avendo egli consegnato la cosa al convenuto, sia pure soltanto in via precaria, o avendo consentito che il convenuto medesimo continuasse a detenerla, mentre per un rapporto contrattuale preesistente avrebbe avuto titolo per pretenderne la consegna, l'Azione intesa alla restituzione non puo che avere carattere personale. Ne il carattere personale dell'Azione potrebbe essere snaturato dall'eccezione del convenuto che pretende di essere egli proprietario della cosa. (V 167'67, mass n 325880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)