Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 16/04/1992 (Rv. 476858 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Terreno edificabile - Espropriazione - Valore venale - Determinazione - Piano regolatore generale - Previsione di limiti di "cubatura" alla edificazione - Valore venale del terreno - Limiti predetti - Computo a decurtazione - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per terreno edificabile, secondo il criterio del valore venale, i limiti di "cubatura" realizzabile, fissati con il piano regolatore generale, traducendosi in una prescrizione oggettiva ed indiscriminata per tutti i fondi inseriti in una determinata area, non hanno carattere ablativo, ne sono finalizzati a successiva espropriazione, e, pertanto, vanno computati a decurtazione di detto valore, ancorché l'espropriazione sia stata disposta in attuazione di un piano per l'edilizia economica e popolare.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 38, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 40 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 1 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)