Sez. 1, Sentenza n. 6479 del 08/06/1995 (Rv. 492745 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE | Occupazione appropriativa di un fondo - Danno - Risarcimento - Liquidazione - Vincoli e prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare - Rilevanza - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE
Con riguardo all'illecita occupazione appropriativa di un fondo per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), il valore del bene, ai fini del risarcimento dovuto al privato, deve essere determinato prescindendo dall'influenza, positiva o negativa, dei vincoli e delle prescrizioni del suddetto piano pur se relativi a limiti di edificabilità, e quindi sulla base dell'attitudine edificatoria preesistente, atteso che il piano non ha valore conformativo della proprietà, ma è uno strumento preordinato all'espropriazione (ancorché poi non ritualmente attuata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)