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Sez. 5, Sentenza n. 19532 del 23/09/2011 (Rv. 618992 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Riscossione coattiva in pendenza della lite - Scomputo delle somme versate - Applicabilità anche ai beni rimasti invenduti all'esito di procedimento di espropriazione mobiliare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618992-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, il comma 5 dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - secondo cui dalla somme dovute per la definizione delle liti si scomputano quelle versate "per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite" - non si applica al valore di quei beni che, pur espropriati con il procedimento di espropriazione mobiliare, ai sensi degli artt. 62 e ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, siano rimasti invenduti dopo gli incanti, in quanto essi non sono incamerati dal concessionario, ma, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. citato, messi a disposizione del debitore, invitato a ritirarli in un termine, decorso il quale vengono distrutti o donati ad enti di beneficenza ed assistenza, senza liberazione del debitore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)