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Sez. 5, Sentenza n. 13901 del 28/05/2008 (Rv. 603974 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Soccombenza nel giudizio di merito - Riscossione coattiva in pendenza della lite - Devoluzione del bene pignorato - Conseguenze - Valore del bene devoluto - Scomputo dalla somma dovuta per il condono - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603974-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qualora la relativa istanza sia proposta dal contribuente soccombente nel giudizio di merito, nei confronti del quale l'Amministrazione finanziaria abbia proceduto a riscossione coattiva in pendenza della lite, ottenendo la devoluzione del bene pignorato a seguito dell'esperimento negativo del terzo incanto, l'importo corrispondente al valore del bene devoluto va scomputato dalla somma dovuta ai fini della definizione agevolata, ai sensi del comma quinto dell'art. 16 cit., dovendosi tener conto dell'effetto solutorio proprio dell'atto devolutivo, il quale ha luogo "ope legis", per effetto del verificarsi delle condizioni previste dall'art, 87 del d.P.R. 29 settembre 1973 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)