Sez. L, Sentenza n. 101 del 09/01/1991 (Rv. 470408 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversia - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Oggetto della domanda a seguito di provvedimento di soppressione della prestazione previdenziale - Affermazione del diritto alla pensione negato dall'Ente - Cessazione temporanea e nuovo acquisto del diritto per sopravvenuto aggravamento - Accertamento del diritto alla pensione - Previo esperimento del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversia - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo
L'oggetto della domanda proposta dall'assicurato a seguito del provvedimento di soppressione a norma del secondo comma dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 non è la declaratoria di illegittimità del provvedimento stesso, ma l'affermazione del diritto alla pensione negato dall'ente previdenziale, diritto che nel corso del relativo giudizio può risultare anche cessato per un certo tempo (in corrispondenza del recupero totale o parziale della capacità di guadagno) e poi nuovamente acquistato a causa di sopravvenuto aggravamento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il diritto alla pensione può essere riconosciuto senza necessità di previo esperimento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)