Sez. L, Sentenza n. 3592 del 07/04/1998 (Rv. 514330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Giudizio per l'accertamento del diritto a pensione - Accertamento degli elementi costitutivi - Necessità - Accoglimento della domanda da parte del Comitato provinciale - Irrilevanza - Fattispecie relativa a pensione di reversibilità di pensione di inabilità e a contestazione dei presupposti di quest'ultima.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Nel giudizio proposto nei confronti dell'INPS per il riconoscimento del diritto a pensione, il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti del diritto anche nel caso in cui esista un provvedimento del comitato provinciale, esecutivo a norma dell'art. 46, comma nono, della legge n. 88 del 1989, che riconosca il diritto alla prestazione. (Nella specie, l'INPS aveva eccepito l'insussistenza del diritto alla pensione di reversibilità in riferimento a pensione di inabilità, per l'insussistenza dei presupposti di quest'ultima, stante lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del suo beneficiario; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per la violazione del riportato principio e per il mancato accertamento dei presupposti per la concessione della pensione di inabilità).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)