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Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 20/09/1993 (Rv. 483806 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere | Istanza per l'estensione del fallimento ad un ulteriore soggetto - Presentazione - Soggetto interessato - Fascicolo della procedura concorsuale - Consultazione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483806-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere

Il soggetto nei cui confronti sia stata presentata istanza per l'estensione del fallimento, già dichiarato nei confronti di altri soggetti, non ha diritto alla consultazione dell'intero fascicolo della procedura concorsuale, contenente anche atti e documenti diversi dall'istanza di estensione e dagli atti a questa allegati, tranne che la richiesta si riferisca ad atti e documenti consultabili da chiunque ovvero a quelli per il cui esame sussista un interesse diretto ed attuale, in relazione a specifiche esigenze difensive, da valutarsi dal giudice delegato previa motivata istanza dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)