Sez. U, Sentenza n. 181 del 10/05/2001 (Rv. 546534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di consultazione e copia del fascicolo fallimentare - Decreto del Tribunale fallimentare di inammissibilità del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È inammissibile il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza (sorretta da una motivazione generica), proposta dall'amministratore della società fallita, di esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne copia, giacché tale provvedimento reca una statuizione priva di autonoma valenza decisoria, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso al fascicolo fallimentare non risulta da esso inciso in maniera definitiva, non potendo escludersi che l'interessato riproponga la sua domanda, alla quale non è opponibile alcuna preclusione da giudicato, con più precisa ed adeguata motivazione che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendano visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)