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Sez. 1, Sentenza n. 398 del 18/02/1967 (Rv. 326311 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - OFFERTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - NOTIFICA DI INGIUNZIONE IN BASE A CAMBIALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326311-01

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - OFFERTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - NOTIFICA DI INGIUNZIONE IN BASE A CAMBIALE - SUFFICIENZA.*

Gli adempimenti prescritti dall'art.66 ultimo comma della legge cambiaria quali condizioni di proponibilita dell'Azione causale (offerta al debitore della restituzione della cambiale e deposito di questa presso la cancelleria del giudice competente) debbono intendersi compiuti ogni qualvolta il portatore della cambiale rivolga al debitore un formale invito a pagare, rendendolo nel contempo edotto della possibilita, nel caso che effettui il richiesto pagamento, di ritirare il titolo di credito presso la cancelleria del giudice competente. Pertanto il precetto dell'art. 66 cit. Deve ritenersi adempiuto con la notificazione del decreto ingiuntivo emesso in base a cambiali perche, per l'espresso dettato degli artt. 638 e 641 cod.proc.civ., le cambiali stesse debbono rimanere depositate, fino alla scadenza del termine assegnato per l'eventuale opposizione, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, e quindi il debitore puo ritirarle previo pagamento. (Conf. 1815-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)