Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 17/05/1972 (Rv. 358185 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO DI INGIUNZIONE - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO DI INGIUNZIONE - SUFFICIENZA.*
Gli adempimenti prescritti dall'art 66, ultimo comma, della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933 n 1669) quali condizioni di proponibilita dell'Azione causale (offerta al debitore della restituzione della cambiale e deposito di questa presso la cancelleria del giudice competente) debbono intendersi compiuti ogni qualvolta il portatore della cambiale rivolga al debitore un formale invito a pagare rendendolo nel contempo edotto della possibilita, nel caso che effettui il richiesto pagamento, di ritirare il titolo esecutivo presso la cancelleria del giudice competente. Pertanto il precetto dell'art 66 cod civ citato deve ritenersi adempiuto con la notificazione del decreto ingiuntivo emesso in base a cambiali, perche, per l'espresso dettato degli artt 638 e 641 cod proc civ, le cambiali stesse debbono rimanere depositate, fino alla scadenza del termine assegnato per l'eventuale opposizione, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, e, quindi, il debitore puo ritirarle previo pagamento. (Conf 398'67, mass n 326311; 1815'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)