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Sez. 5, Sentenza n. 9764 del 18/06/2003 (Rv. 564397 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - SOSTITUTI DI IMPOSTA | Art. 7 d.P.R. n. 600 del 1973 - Portata - Ritenute operate - Dichiarazione - Versamento - Modalità temporali - Principio di cassa - Applicazione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564397-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - SOSTITUTI DI IMPOSTA

L'art. 7 d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale i sostituti d'imposta devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica per tutti i percipienti, esige che siano annualmente ritenute e versate, in ossequio ad un principio di cassa, le ritenute operate nel detto periodo temporale, in quanto ogni anno d'imposizione ha una sua autonomia, alla stregua della quale rimane a tale periodo circoscritta la rilevanza dei fatti generatori della ricchezza imponibile e del corrispondente obbligo tributario. Ne consegue che qualsiasi operazione di compensazione o conguaglio dei versamenti delle ritenute alla fonte rispetto all'anno in cui queste dovevano essere operate annulla oggettivamente una caratteristica tipica anche di questa forma di riscossione dei tributi, consistente nella piena autonomia di ciascun periodo d'imposta rispetto agli altri, sicché l'omessa dichiarazione di quanto effettivamente incassato a titolo di ritenuta d'imposta configura non già un errore formale bensì un'ipotesi di evasione fiscale in relazione a quell'anno d'imposta, che non viene meno in caso di eventuale versamento nell'anno successivo di un importo superiore al dovuto, di cui il contribuente ha viceversa diritto di chiedere il rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)