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Sez. 5, Sentenza n. 8134 del 15/06/2001 (Rv. 547507 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenute effettuate da un istituto di credito su interessi passivi risultati poi non dovuti - Rimborso - Istanza - Errore denunciato - Prova - Insufficienza - Obbligo del giudice tributario di sopperire alla insufficienza probatoria con i poteri istruttori d'ufficio - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547507-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

L'istituto di credito, che chiede il rimborso delle ritenute operate e versate ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/73 su interessi passivi accreditati alla clientela, successivamente risultati non dovuti, è tenuto a fornire elementi probatori che evidenzino ictu oculi la presenza dell'errore denunciato, senza che possa pretendere che insufficienze probatorie, a lui imputabili, siano colmate di ufficio dal giudice, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92 (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente la produzione di documenti esclusivamente di parte, tra i quali le certificazioni bancarie, offerte in veste di sostituto di imposta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 7 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)