Sez. 5, Sentenza n. 13458 del 01/07/2015 (Rv. 635740 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Svalutazione dei crediti - Deducibilità - Limiti - Art. 106 (già 71) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Interpretazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, a norma dell'art. 106 (già 71), comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0, 50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l'ammontare complessivo di dette svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto la soglia del 5 per cento, da calcolarsi, per espresso disposto normativo, sul valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio, atteso che il raggiungimento di tale limite impedisce il sorgere e, quindi, la spettanza del diritto alla deduzione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)