Sez. 5 - , Ordinanza n. 22763 del 12/08/2021 (Rv. 662125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Art. 71, comma 3 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio - Importo non coperto da garanzia assicurativa - Deducibilità dei crediti svalutati - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito di impresa, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l'importo non sia integralmente coperto da garanzia assicurativa, come avviene nel caso di garanzia "ex lege" di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 180 del 1950, che limita la garanzia soltanto all'assicurazione sulla vita ed al rischio di perdita dell'impiego, restandone esclusa l'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, come pure quella di perdita o riduzione temporanea dello stipendio.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106 com. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)